Cantone Ticino 723.310
Indice delle disposizioni (6)
Testo normativo (6 Articoli)
1 L’apertura di cave, l’ esecuzione di scavi, o, in genere, qualsiasi estrazione di mater iali soggiace in ogni caso all’ autorizzazione della Divisione dell’ ambiente del Dipartimento del Territorio (in seguito detta Divisione). [1]
2 Le relative domande devono essere presentate nei modi e nelle forme previste dal regolamento sulle autorizzazioni a costruire del 5 novembre 1963.
[1] Cpv. modificato dal R 24.8.1994; in vigor e dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.
1 Gli scavi non possono di regola essere spinti oltre due metri sopra il livello massimo della falda freatica stabilito dalla Divisione. [2]
2 In ogni caso non possono essere autorizzati scavi fino alla seconda falda freatica.
[2] Cpv. modificato dal R 24.8.1994; in vigor e dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.
[3] Se le circostanze lo esigono, la Divisione può esige re, a spese del richiedente, l’ esecuzione di sondaggi per accertare la situazione della falda freatica.
[3] Art. modificato dal R 24.8. 1994; in vigore dal 1 .1.1995 - BU 1994, 4 59.
1 I luoghi di scavo, compresi qu elli esistenti al momento dell’ entrata in vigore del presente regolamento, devono di regola essere sistemati mediante colmataggio con materiale idoneo e coperti con uno strato di terra vegetale di 50 centimetri almeno.
2 La Divisione stabilisce caso per caso i termini per la sistemazione e le altre condizioni particolari. [4]
[4] Cpv. modificato dal R 24.8.1994; in vigor e dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.
1 La Divisione può modificare o revocare le autorizzazioni previste dal presente regolamento. [5]
2 Il titolare dell’ autorizzazione è responsabile dei danni cagionati alla falda freatica o alle acque pubbliche in genere.
[5] Cpv. modificato dal R 24.8.1994; in vigor e dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.
Il presente regolamento entra in vigore [6] con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Pubblicato nel BU 1969 , 189.
[6] Entra ta in vigore: 12 dicembre 1969 - BU 1969, 189.