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Cantone Ticino 722.310

6 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (6)

Testo normativo (6 Articoli)

[1] Competente per l’ applicazione della Legge sulle acque sotterranee è il Dipartimento del territorio (in seguito abbreviato Dipartimento).

Domanda di concessione, contenuto (art. 13)

[1] Art. modificato dal R 4.11.2003; in vigo re dal 1.1.2004 - BU 2003, 295.

b ... [2]

Domanda di autorizzazione, contenuto (art. 21)

[2] Art. abrogato dal R 1.7.1998; in vigore dal 3.7.1998 - BU 1998, 238; introdotto dal R 5.6.1981 - BU 1981, 129.

1 La domanda di autorizzazione deve contenere gli stessi elementi della domanda di concessione, fatta eccezione per il rapporto tecnico (art. 2 cpv. 2 al. 4).

2 La domanda di autorizzazione e gli allegati devono essere presentati in due copie al Dipartimento.

Le domande sono istituite in collaborazione con gli altri servizi cantonali interessati.

Tasse (art. 29)

1 Le concessioni e le autorizzazioni di captazioni sono soggette alle seguenti tasse

fr. 0,30 per litro al minuto d’ acqua per uso agricolo;

fr. 0,50 per litro al minuto d’ acqua per uso industriale o idrotermico.

2 La tassa è ridotta del

20 % se il prelievo dura da 11 a 17 ore al giorno o da 5 a 8 mesi all’ anno per 24 ore al giorno;

40 % se il prelievo dura da 5 a 11 ore al giorno o da 2 a 5 mesi all’ anno per 24 ore al giorno;

50 % se il prelievo non sorpass a 5 ore al giorno o 2 mesi all’ anno per 24 ore al giorno.

3 Le tasse per le captazioni provvisorie saranno calcolate secondo i parametri adottati per le concessioni e le autorizzazioni sino ad un massimo di fr. 500.-.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° aprile 1979.

Pubblicato nel BU 1979 , 58.

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