Cantone Ticino 722.310
Indice delle disposizioni (6)
Testo normativo (6 Articoli)
[1] Competente per l’ applicazione della Legge sulle acque sotterranee è il Dipartimento del territorio (in seguito abbreviato Dipartimento).
Domanda di concessione, contenuto (art. 13)
[1] Art. modificato dal R 4.11.2003; in vigo re dal 1.1.2004 - BU 2003, 295.
b ... [2]
Domanda di autorizzazione, contenuto (art. 21)
[2] Art. abrogato dal R 1.7.1998; in vigore dal 3.7.1998 - BU 1998, 238; introdotto dal R 5.6.1981 - BU 1981, 129.
1 La domanda di autorizzazione deve contenere gli stessi elementi della domanda di concessione, fatta eccezione per il rapporto tecnico (art. 2 cpv. 2 al. 4).
2 La domanda di autorizzazione e gli allegati devono essere presentati in due copie al Dipartimento.
Le domande sono istituite in collaborazione con gli altri servizi cantonali interessati.
Tasse (art. 29)
1 Le concessioni e le autorizzazioni di captazioni sono soggette alle seguenti tasse
fr. 0,30 per litro al minuto d’ acqua per uso agricolo;
fr. 0,50 per litro al minuto d’ acqua per uso industriale o idrotermico.
2 La tassa è ridotta del
20 % se il prelievo dura da 11 a 17 ore al giorno o da 5 a 8 mesi all’ anno per 24 ore al giorno;
40 % se il prelievo dura da 5 a 11 ore al giorno o da 2 a 5 mesi all’ anno per 24 ore al giorno;
50 % se il prelievo non sorpass a 5 ore al giorno o 2 mesi all’ anno per 24 ore al giorno.
3 Le tasse per le captazioni provvisorie saranno calcolate secondo i parametri adottati per le concessioni e le autorizzazioni sino ad un massimo di fr. 500.-.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° aprile 1979.
Pubblicato nel BU 1979 , 58.