Legislator Giurisprudenza & Legislazione
722.300 CH-TI

Cantone Ticino 722.300

34 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (34)

Testo normativo (34 Articoli)

La presente Legge disciplina l’accertamento e l’utilizzazione delle acque sotterranee giusta l’art. 99 della Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero, ad esclusione delle sorgenti, disciplinate dall’art. 704 del Codice civile svizzero.

Il Dipartimento competente, detto in seguito Dipartimento, allestisce e aggiorna un catasto delle acque sotterranee per tutto il territorio del Cantone.

Il catasto consta

a) di una carta alla scala non inferiore all’1:25’000 nella quale sono segnate le zone in cui le acque sotterranee sono presenti in misura rilevante;

b) di un registro dei diritti di captazione preesistenti alla entrata in vigore della presente legge, e di quelli di captazione concessi o autorizzati in virtù della stessa, esclusi quelli di cui all’art. 28;

c) dei documenti giustificativi.

1 La carta di cui all’art. 3, lett. a) è pubblicata per un periodo di tre mesi nei Comuni interessati, previo avviso pubblico.

2 Gli interessati devono notificare, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione di cui al primo Capitoloverso, le captazioni di acque sotterranee esistenti e ogni altro diritto con la relativa descrizione riferentisi alle zone di presenza di acque sotterranee segnate sulla carta.

Il catasto è pubblicato per un periodo di tre mesi

a) presso il Dipartimento, per tutto il Cantone;

b) presso gli Uffici dei registri e i Comuni interessati limitatamente alle rispettive giurisdizioni.

1 I ricorsi contro il catasto possono essere proposti al Dipartimento entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione.

2 I ricorsi contro la decisione del Dipartimento devono essere presentati entro 30 giorni al Consiglio di Stato. [1]

3 La procedura di ricorso è disciplinata dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. [2]

4 È riservato l’art. 8.

[1] Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 37.

[2] Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 482.

1 I diritti che non sono fatti valere nel termine di ricorso decadono.

2 L’avviso di pubblicazione del catasto deve avvertire gli interessati delle conseguenze della decorrenza infruttuosa dei termini.

1 Per le contestazioni sull’esistenza o l’ampiezza dei diritti privati o acquisiti l’Autorità amministrativa assegna agli interessati un termine di almeno tre mesi per far valere le loro ragioni davanti al giudice civile.

2 È perenta l’azione che non sia proposta nel termine assegnato.

Le norme degli articoli da 4 a 8 sono pure applicabili per le modificazioni dei limiti delle zone di presenza delle acque sotterranee.

L’omissione dal catasto di un bacino o di un corso d’acqua sotterraneo non ne esclude la natura pubblica.

1 Le captazioni di acque sotterranee sono soggette a concessione o a autorizzazione giusta le norme degli articoli 12 e seguenti, riservate le disposizioni di leggi speciali, in particolare di quelle di polizia edilizia e sanitaria.

2 I diritti acquisiti non sono soggetti a procedura di concessione.

1 Sono soggette a concessione le captazioni di acque sotterranee in misura superiore a cinquanta litri il minuto.

2 Sono riservati i casi speciali di cui all’art. 28.

1 La domanda dev’essere presentata al Consiglio di Stato per il tramite del Dipartimento corredata dei documenti stabiliti dal regolamento d’applicazione.

2 Della presentazione della domanda è dato avviso nel Foglio ufficiale e all’albo dei Comuni interessati.

Quando vi siano evidenti ragioni d’interesse pubblico il Consiglio di Stato può respingere la domanda senza la pubblicazione di cui all’art. 13.

Eventuali opposizioni devono essere presentate al Consiglio di Stato per il tramite del Dipartimento entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione. L’opposizione può essere formulata

a) per un previsto o verosimile sfruttamento delle acque da parte di enti pubblici o di privati per scopi di utilità pubblica;

b) per il pregiudizio che la concessione richiesta comportasse per il funzionamento di captazioni preesistenti, oppure per il regime delle acque sotterranee o la vegetazione di una determinata zona;

c) per altri interessi collettivi preminenti o altri diritti preesistenti.

1 Le opposizioni sono intimate al richiedente, con l’assegnazione di un termine perentorio per le osservazioni.

2 Il Consiglio di Stato decide sulla domanda e sulle eventuali opposizioni tenendo conto della migliore utilizzazione dell’acqua nell’interesse della collettività. [3]

3 Le contestazioni di natura civile sono rinviate al giudice civile.

4 Se la concessione comporta un’espropriazione, è applicabile la legge cantonale relativa.

5 La concessione è data con la riserva dei diritti dei terzi.

[3] Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 37.

1 L’atto di concessione fissa le condizioni di utilizzazione: esso indica particolarmente i modi e i tempi di captazione dell’acqua, i quantitativi e gli scopi della utilizzazione.

2 La concessione ha una durata massima di venti anni, tenuto conto degli interessi della collettività, dell’importanza e dell’ampiezza degli impianti.

3 Se l’acqua è utilizzata a scopi di pubblica utilità da parte di un ente pubblico la concessione può avere una durata massima di trent’anni.

4 La concessione è personale: non è trasferibile senza il consenso del Consiglio di Stato.

5 La durata massima della concessione è di quarant’anni quando l’acqua sia utilizzata a scopi di pubblica utilità e mediante grandi impianti da un consorzio di comuni.

1 La concessione decade se entro due anni dal suo rilascio il concessionario non provvede all’utilizzazione dell’acqua.

2 Se si rende necessaria un’espropriazione per l’esercizio della concessione, o per altri motivi importanti, il Consiglio di Stato può prorogare il termine di cui al primo Capitoloverso.

In periodi di grave penuria di acqua il Consiglio di Stato può ridurre temporaneamente le quantità di acqua concessionate.

1 La concessione può essere modificata o revocata in ogni tempo, previa diffida del Dipartimento, per motivi di interesse pubblico.

2 Essa è pure revocata quando sia stata ottenuta con indicazioni false o inveritiere, o previa diffida, quando il concessionario non rispetti le condizioni.

3 È riservata l’azione penale.

1 Nessuna indennità è dovuta al concessionario alla scadenza della concessione.

2 Al concessionario è dovuta una indennità, da stabilire in conformità delle norme previste per il riscatto delle aziende di interesse pubblico dalla legge organica comunale del 10 marzo 1987: [4]

a) quando la concessione sia revocata per motivi di interesse pubblico;

b) quando lo Stato chieda che gli impianti e i fondi del concessionario passino in suo uso e proprietà.

[4] Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.

Per il rinnovo della concessione sono applicabili gli art. 11 e seguenti.

Sono soggette ad autorizzazione le captazioni di acqua sotterranea fino a cinquanta litri il minuto o fino a duecentocinquanta litri il minuto se destinate all’irrigazione di fondi agricoli.

La domanda dev’essere presentata al Dipartimento corredata dei documenti stabiliti dal regolamento d’applicazione.

1 Il Dipartimento decide sentito l’avviso dei Comuni e dei Consorzi di Comuni interessati.

2 Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato. [5]

3 L’autorizzazione è data con la riserva dei diritti dei terzi.

[5] Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 478; precedente modifica: BU 2009, 37 .

1 L’autorizzazione stabilisce le condizioni d’utilizzazione e la durata e in particolare i modi e i tempi di captazione dell’acqua, i quantitativi e gli scopi dell’utilizzazione.

2 L’autorizzazione può avere durata massima di cinque anni.

3 L’autorizzazione è personale; non è trasferibile senza il consenso del Dipartimento.

1 L’autorizzazione può essere modificata o revocata in ogni tempo quando ciò sia imposto da un interesse pubblico; la modifica o la revoca sono precedute, di regola, da un congruo termine di preavviso.

2 L’autorizzazione è pure revocabile quando il titolare non ne rispetti le condizioni o quando essa sia stata ottenuta con indicazioni false o inveritiere; è riservata l’azione penale.

Le captazioni provvisorie superiori ai cinquanta litri il minuto determinate da circostanze d’emergenza (come siccità, rottura di impianti di distribuzione e simili) sono autorizzate direttamente dal Dipartimento e possono essere date per la durata massima di due mesi.

1 Le concessioni, le autorizzazioni e le captazioni provvisorie sono soggette alle tasse fissate dal regolamento di applicazione, giusta i criteri seguenti.

2 Le tasse per le concessioni e le autorizzazioni saranno fissate in proporzione alla quantità di acqua di cui è permesso il prelievo e non supereranno, per anno, fr. 0,50 per litro minuto; sarà tenuto conto dello scopo del prelievo.

3 Le tasse per le captazioni provvisorie non supereranno fr. 500.--; potranno essere previste esenzioni per casi eccezionali.

Gli enti di diritto pubblico sono esenti da tasse.

1 I sondaggi, le trivellazioni o gli scavi in genere nelle zone di presenza delle acque sotterranee devono essere autorizzati dal Dipartimento; sono riservate le norme della legge federale contro l’inquinamento delle acque e le relative norme cantonali di applicazione.

2 L’autorizzazione è esente da tasse.

1 Il Dipartimento vigila sull’osservanza della presente legge.

2 In particolare esso può ispezionare, in ogni tempo, gli impianti di captazione privati e pubblici, verificare il funzionamento o ordinare le misure del caso.

3 Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo. [6]

[6] Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 478; precedente modifica: BU 2009, 37.

1 I contravventori alle norme della presente legge sono punibili con multa fino a fr. 20'000.-- secondo le norme della legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni, dal Dipartimento competente. [7]

2 Le persone giuridiche sono solidalmente responsabili del pagamento di multe inflitte a organi o incaricati che hanno commesso l’infrazione nell’esercizio aziendale.

[7] Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261.

Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone. Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.

Messa in vigore a contare dal 1° aprile 1979.

Pubblicata nel BU 1979 , 53.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →