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26 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (26)

Testo normativo (26 Articoli)

1 La presente legge disciplina le competenze e i compiti dei Comuni e del Cantone atti a garantire un normale approvvigionamento e un uso parsimonioso dell’acqua, segnatamente di quella potabile, come pure il sussidiamento dei provvedimenti necessari al conseguimento di questo fine.

2 Essa è sussidiaria nei confronti delle leggi sulla potabilità, sulla tutela delle acque, sulla captazione delle fonti d’alimentazione e sull’approvvigionamento in stato di necessità.

I comuni, per il loro comprensorio

a) assicurano un adeguato servizio di approvvigionamento d’acqua, segnatamente d’acqua potabile;

b) allestiscono un inventario degli impianti d’approvvigionamento idrico ed elaborano una relazione tecnica sullo stato e le necessità d’approvvigionamento;

c) adottano le misure atte a garantire un uso parsimonioso dell’acqua.

1 L’esecuzione e la gestione degli impianti di approvvigionamento idrico, come pure la distribuzione dell’acqua, devono essere garantite dai comuni.

2 Essi possono assolvere tale compito singolarmente o in consorzio, come pure mediante concessioni ad enti pubblici o privati, in regime di privativa, debitamente regolate da convenzioni.

3 Le convenzioni di cui al cpv. 2 sono trasmesse per ratifica costitutiva al Consiglio di Stato.

I comuni sono obbligati a fornire acqua alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione pubblica o di enti in regime di privativa e a quelle da urbanizzare conformemente ai disposti pianificatori in vigore.

1 Ogni comune allestisce e tiene a giorno, nell’ambito del piano regolatore, un inventario degli impianti esistenti per l’approvvigionamento d’acqua del proprio comprensorio giurisdizionale.

2 L’inventario è costituito da piani indicanti le parti dell’impianto d’approvvigionamento d’acqua con i dati che lo caratterizzano.

3 Esso è allestito conformemente alle direttive del Dipartimento che fissa i termini di presentazione nei casi ritenuti urgenti o se non è prevista a breve termine una revisione del piano regolatore.

1 Ogni comune elabora una relazione tecnica indicante lo stato aggiornato dell’approvvigionamento idrico e le necessità future.

2 La relazione è integrata nel piano regolatore, allestita conformemente alle direttive e nei termini di tempo fissati dal Consiglio di Stato e trasmessa a quest’ultimo per le necessarie verifiche.

1 La distribuzione dell’acqua da parte degli enti competenti avviene a norma di regolamento tenuto a disposizione degli abbonati.

2 Il regolamento deve essere sottoposto al Consiglio di Stato per l’approvazione.

3 Le direttive fissano in particolare i criteri minimi, segnatamente d’ordine tariffario, atti a favorire l’uso parsimonioso e razionale dell’acqua.

1 Secondo le direttive del Dipartimento, gli enti, di cui all’art. 3 cpv. 2, procedono a verifiche periodiche dei loro impianti idrici, al fine di individuarne tempestivamente le disfunzioni.

2 Essi comunicano i riscontri ottenuti al Dipartimento.

Il Cantone, per l’intero territorio cantonale

a) accerta lo stato e le necessità dell’approvvigionamento, come pure la disponibilità in acqua;

b) pianifica l’uso delle fonti e prevede gli interventi d’interesse generale atti ad assicurare un normale approvvigionamento;

c) persegue una politica per l’uso parsimonioso dell’acqua.

1 Il Dipartimento esamina i riscontri che attestano lo stato degli impianti di approvvigionamento.

2 In caso di necessità, esso può ordinare agli enti competenti i necessari risanamenti.

3 … [1]

[1] Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 37.

1 L’accertamento dello stato e delle necessità dell’approvvigionamento idrico, come pure della disponibilità in acqua, è operato per il tramite di un Inventario cantonale (detto in seguito Inventario).

2 L’Inventario è allestito dal Dipartimento.

1 Il Dipartimento tiene costantemente a giorno l’Inventario.

2 I comuni e gli enti competenti titolari di impianti d’approvvigionamento e di distribuzione sono tenuti a fornire al Dipartimento i dati necessari per la compilazione ed il tempestivo aggiornamento dell’Inventario.

1 L’uso delle fonti d’alimentazione, nonché le opere d’interesse generale atte ad assicurare un normale approvvigionamento, sono definite dal piano cantonale d’approvvigionamento idrico (detto in seguito PCAI).

2 Il Consiglio di Stato

a) allestisce il progetto di PCAI;

b) notifica il progetto di PCAI ai Comuni, ai Consorzi e agli enti pubblici interessati, per eventuali osservazioni e proposte, da presentare entro due mesi;

c) esamina le osservazioni e le proposte presentate e adotta il PCAI.

1 Il PCAI indica segnatamente

a) i comuni che devono far capo alle proprie riserve idriche;

b) le opere d’interesse generale necessarie ad assicurare un normale approvvigionamento e il loro grado di priorità;

c) i tempi di attuazione di tali opere;

d) gli enti pubblici incaricati della loro esecuzione, come pure i Consorzi istituiti o da istituire;

e) le previsioni di spesa.

2 Il PCAI è costituito da un rapporto corredato dalle necessarie rappresentazioni cartografiche e tabelle sinottiche ed è coordinato con il Piano direttore e con il Piano finanziario.

La procedura d’adozione del PCAI può essere avviata e portata a termine anche per singoli comprensori definiti dal Consiglio di Stato.

Con la sua adozione globale o per comprensorio, il PCAI entra immediatamente in vigore ed esplica gli effetti previsti dalla legge.

1 Le modifiche del PCAI sottostanno alle norme per la sua adozione.

2 Modifiche o correzioni di marginale importanza o dovute ad interventi urgenti sono disposte dal Consiglio di Stato senza la consultazione di cui all’art. 12 cpv. 2.

3 Gli interessati sono tempestivamente informati.

1 Gli enti designati provvedono all’attuazione degli interventi previsti, secondo tempi indicati dal PCAI.

2 Gli enti competenti possono delegare la realizzazione e la gestione delle opere prescritte dal PCAI ad altri enti di diritto pubblico o privato.

1 Il Consiglio di Stato può procedere all’istituzione coattiva dei consorzi indicati dal PCAI in caso di mancata istituzione volontaria conformemente all’apposita legislazione.

2 In caso di inadempienza e di fronte ad un pericolo incombente il Consiglio di Stato, previa diffida, può intervenire d’ufficio a spese degli obbligati.

1 Il Cantone, per le opere di interesse regionale o sovraccomunale definite dal piano cantonale di approvvigionamento, accorda sussidi agli enti competenti ai sensi dell’art. 18. [2]

2 … [3]

3 Per il computo e la procedura di concessione è applicabile la legge sui sussidi.

[2] Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 174.

[3] Cpv. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 16.

a [6] Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

[6] Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 37.

1 Le domande presentate prima dell’entrata in vigore della legge vengono evase secondo quanto previsto dal decreto legislativo concernente il sussidiamento degli acquedotti non agricoli del 3 novembre 1986.

2 Le disposizioni del TITOLO II, Capitoli III e IV della presente legge sono applicabili ai casi previsti dal cpv. 1.

I.

La Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989 è così modificata

Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [7]

Pubblicata nel BU 1994 , 289.

[7] Entrata in vigore: 5 agosto 1994 - BU 1994, 289.

cpv. 2, 3 e 4 (nuovo)

2 abrogato

3 abrogato

4 Il Dipartimento assicura la vigilanza sugli acquedotti nonché sulle modalità di distribuzione per il tramite dei competenti servizi tecnico-sanitari, che, segnatamente, provvedono ai controlli batteriologici e chimici dell’acqua potabile nonché alla tenuta del casellario tecnico-sanitario delle acque potabili del Cantone.

II.

La legge di applicazione della Legge federale contro l’inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 è così modificata

1 Il piano indica, di regola alla scala 1:1000, le zone I, II e III relative alle aree che presentano interesse per la futura utilizzazione e la rialimentazione artificiale delle falde freatiche.

2 L’uso delle riserve idriche di cui al cpv. 1 è regolato dal piano cantonale di approvvigionamento idrico (PCAI) ai sensi dell’art. 12 della Legge sull’approvvigionamento idrico.

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