Cantone Ticino 721.150
Indice delle disposizioni (6)
Testo normativo (6 Articoli)
Il canone annuo per l’utilizzazione delle acque pubbliche di superficie a fini idroelettrici è fissato in 110 franchi per chilowatt lordo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2030.
Gli impianti idroelettrici con una potenza lorda media sino a 1 MW sono esenti dal pagamento del canone annuo; per gli impianti idroelettrici con una potenza lorda media compresa tra 1 e 2 MW è applicato un aumento lineare fino all’aliquota fissata nell’articolo 1.
Sono riservate possibili decisioni derogatorie in casi speciali, avuto riguardo in particolare ad eventuali diritti acquisiti dei concessionari.
Il Dipartimento delle finanze e dell’economia è incaricato di applicare il presente decreto.
Il decreto esecutivo concernente l’adeguamento del canone d’acqua del 16 ottobre 2019 è abrogato.
Il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° gennaio 2025.
Pubblicato nel BU 2024 , 222 .