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Art. 9 Regolamento delle Isole di Brissago Regolamento delle Isole di Brissago

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Art. 9 Regolamento delle Isole di Brissago

Le autorizzazioni e le concessioni per l’utilizzo da parte di terzi delle infrastrutture presenti sulle isole sono rilasciate secondo la legislazione sul demanio pubblico.

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