Legislator Giurisprudenza & Legislazione
720.310 CH-TI

Art. 4 Regolamento delle Isole di Brissago Regolamento delle Isole di Brissago

Apri la fonte ufficiale Atto completo (11 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 4 Regolamento delle Isole di Brissago

1 La Commissione scientifica è designata dal Dipartimento ogni quattro anni ed è composta di un presidente e di otto membri con competenze specifiche in ambito botanico.

2 Essa indirizza, in accordo con la Direzione, la gestione e lo sviluppo del Giardino botanico.

3 Nei limiti dei crediti approvati, la Commissione scientifica può, in accordo con la Direzione, promuovere pubblicazi o ni e far capo a collaboratori esterni per singoli proge t ti.

← Art. 3 Regolamento delle Isole di Brissago Regolamento delle Isole di Brissago Art. 5 Regolamento delle Isole di Brissago →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →