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CH-TI
Art. 4 Regolamento delle Isole di Brissago Regolamento delle Isole di Brissago
Art. 4 Regolamento delle Isole di Brissago
1 La Commissione scientifica è designata dal Dipartimento ogni quattro anni ed è composta di un presidente e di otto membri con competenze specifiche in ambito botanico.
2 Essa indirizza, in accordo con la Direzione, la gestione e lo sviluppo del Giardino botanico.
3 Nei limiti dei crediti approvati, la Commissione scientifica può, in accordo con la Direzione, promuovere pubblicazi o ni e far capo a collaboratori esterni per singoli proge t ti.