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Art. 3 Regolamento delle Isole di Brissago Regolamento delle Isole di Brissago

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Art. 3 Regolamento delle Isole di Brissago

[2] 1 La Divisione dell’ambiente è competente per spese di gestione del patrimonio costruito e del parco botanico, come pure di promozione (turistica, d’immagine, didattica, di educazione ambientale e scientifica), fino a 20'000 franchi.

2 L’unità amministrativa «Isole di Brissago» è composta della Direzione e del personale attivo sulle isole.

3 La Direzione svolge in particolare i seguenti compiti

a) organizzare e coordinare l’attività del personale attivo sulle isole;

b) definire, previa consultazione della Commissione scientifica (art. 4) gli indirizzi e gli obiettivi di gestione e valorizzazione del Giardino botanico;

c) assicurare la funzione scientifica, conservativa e didattica del Giardino botanico;

d) elaborare un piano di sviluppo scientifico pluriennale e un rapporto annuale sull’attività scientifica

e) autorizzare spese di gestione del patrimonio costruito e del parco botanico, come pure di promozione (turistica, d’immagine, didattica, di educazione ambientale e scientifica), fino a 5'000 franchi.

[2] Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 3.5.2024 - BU 2024, 113.

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