720.310
CH-TI
Art. 2 Regolamento delle Isole di Brissago Regolamento delle Isole di Brissago
Art. 2 Regolamento delle Isole di Brissago
[1] La gestione e la valorizzazione delle isole compete al Dipartimento del territorio, che si avvale
a) della Divisione dell’ambiente;
b) di un’unità amministrativa in seno alla Divisione dell’ambiente, denominata «Isole di Brissago»;
c) di una commissione scientifica del Giardino botanico, per la gestione del Giardino botanico.
[1] Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 3.5.2024 - BU 2024, 113.