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Art. 2 Regolamento delle Isole di Brissago Regolamento delle Isole di Brissago

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Art. 2 Regolamento delle Isole di Brissago

[1] La gestione e la valorizzazione delle isole compete al Dipartimento del territorio, che si avvale

a) della Divisione dell’ambiente;

b) di un’unità amministrativa in seno alla Divisione dell’ambiente, denominata «Isole di Brissago»;

c) di una commissione scientifica del Giardino botanico, per la gestione del Giardino botanico.

[1] Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 3.5.2024 - BU 2024, 113.

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