Regolamento delle Isole di Brissago
Indice delle disposizioni (11)
Testo normativo (11 Articoli)
1 Il presente regolamento definisce l’organizzazione amministrativa delle Isole di Brissago e disciplina la loro gestione e valorizzazione secondo un indirizzo sostenibile dal profilo ambientale e sociale, commisurato alle risorse finanziarie a disposizione.
2 Le Isole di Brissago sono costituite dall’I sola di San Pancrazio (Isola grande) e dall’Isola dei Conigli (Isolino), situate sul territorio del comune di Brissago.
3 Le aree naturali o ricreate artificialmente e la flora presenti sulle isole costituiscono il Giardino botanico delle Isole di Brissago.
[1] La gestione e la valorizzazione delle isole compete al Dipartimento del territorio, che si avvale
a) della Divisione dell’ambiente;
b) di un’unità amministrativa in seno alla Divisione dell’ambiente, denominata «Isole di Brissago»;
c) di una commissione scientifica del Giardino botanico, per la gestione del Giardino botanico.
[1] Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 3.5.2024 - BU 2024, 113.
[2] 1 La Divisione dell’ambiente è competente per spese di gestione del patrimonio costruito e del parco botanico, come pure di promozione (turistica, d’immagine, didattica, di educazione ambientale e scientifica), fino a 20'000 franchi.
2 L’unità amministrativa «Isole di Brissago» è composta della Direzione e del personale attivo sulle isole.
3 La Direzione svolge in particolare i seguenti compiti
a) organizzare e coordinare l’attività del personale attivo sulle isole;
b) definire, previa consultazione della Commissione scientifica (art. 4) gli indirizzi e gli obiettivi di gestione e valorizzazione del Giardino botanico;
c) assicurare la funzione scientifica, conservativa e didattica del Giardino botanico;
d) elaborare un piano di sviluppo scientifico pluriennale e un rapporto annuale sull’attività scientifica
e) autorizzare spese di gestione del patrimonio costruito e del parco botanico, come pure di promozione (turistica, d’immagine, didattica, di educazione ambientale e scientifica), fino a 5'000 franchi.
[2] Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 3.5.2024 - BU 2024, 113.
1 La Commissione scientifica è designata dal Dipartimento ogni quattro anni ed è composta di un presidente e di otto membri con competenze specifiche in ambito botanico.
2 Essa indirizza, in accordo con la Direzione, la gestione e lo sviluppo del Giardino botanico.
3 Nei limiti dei crediti approvati, la Commissione scientifica può, in accordo con la Direzione, promuovere pubblicazi o ni e far capo a collaboratori esterni per singoli proge t ti.
La gestione delle Isole deve concorrere in particolare a
a) promuovere il turismo e l’immagine del Cantone;
b) promuovere la funzione didattica, di educazione ambientale e scientifica del Giardino botanico;
c) mantenere l’equilibrio raggiunto tra realtà curata, costruita e naturalità dell’ambiente.
1 Il Giardino botanico è destinato a scopi scientifici, didat t ici e turistici.
2 Esso è gestito secondo i principi di sostenibilità ambientale.
1 Villa Emden, comprendente gli spazi assegnati all’Hôtel Villa Emden nonché quelli amministrativi e di supporto per la gestione delle isole, deve essere gestita secondo i principi di sostenibilità.
2 Le condizioni di gestione dell’Hôtel Villa Emden sono regolate mediante apposita convenzione.
La casa presente sull’Isola dei Conigli è destinata principalmente a scopi didattici e formativi promossi dagli istituti delle scuole speciali cantonali.
Le autorizzazioni e le concessioni per l’utilizzo da parte di terzi delle infrastrutture presenti sulle isole sono rilasciate secondo la legislazione sul demanio pubblico.
Il regolamento del Parco Botanico del 7 febbraio 1995 è abrogato.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. [3]
Pubblicato nel BU 2020 , 190.
[3] Entrata in vigore: 5 giugno 2020 - BU 2020, 190.