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Art. 5 Regolamento sul demanio pubblico Regolamento sul demanio pubblico

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Art. 5 Regolamento sul demanio pubblico

[5] 1 L’estinzione della demanialità conformemente all’art. 8 della legge, compete all’UD sino ad un valore di fr. 30 ’ 000. -- , alla SAI sino ad un valore di fr. 50 ’ 000. -- ed ai Servizi generali sino a fr. 100 ’ 000. -- . Per valori superiori e sino al limite di fr. 500 ’ 000. -- la competenza spetta al Consiglio di Stato. [6]

2 L’eventuale successiva alienazione è regolata dalla legge sulla gestione finanziaria del 20 gennaio 1986.

3 L’alienazione avviene di regola previa pubblica sollecitazione d’offerte; fanno eccezione segnatamente le alienazioni con vincoli d’interesse pubblico e quelle di poca entità che possono avvenire per trattativa diretta.

[5] Art. modificato dal R 14.1.2000; in vigore dal 1.1.2000 - BU 2000, 3.

[6] Cpv. modificato dal R 12.1.2010; in vigore dal 15.1.2010 - BU 2010, 6; precedente modifica: BU 2007, 619.

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