Art. 3 Regolamento sul demanio pubblico Regolamento sul demanio pubblico
Art. 3 Regolamento sul demanio pubblico
[3] 1 Ove il confine delle acque pubbliche demarcato nell’ambito di una procedura di misurazione catastale eseguita secondo il diritto in vigore prima del 1. Dicembre 1952 differisca con il confine stabilito dalla legge (art. 4), occorre procedere con l’aggiornamento dei dati catastali. Le differenze di poco conto possono essere trascurate.
2 Qualora la misurazione catastale sia stata eseguita dopo tale data, i rilievi catastali vengono fatti rettificare solo nel caso in cui si riscontrino situazioni di evidente contrasto col nuovo diritto.
3 L’Ufficio del demanio (UD), previa audizione degli interessati, decide sulle rettifiche necessarie. Contro tale decisione gli interessati possono adire, nel termine di 30 giorni, il Giudice civile del luogo in cui si trova il fondo, In caso di mancata contestazione la rettifica è iscritta a registro fondiario.
[3] Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 351; precedente modifica: BU 1997, 163.