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Art. 13b Regolamento sul demanio pubblico Regolamento sul demanio pubblico

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Art. 13b Regolamento sul demanio pubblico

[19] 1 Il Comune, prima di rilasciare l’autorizzazione all’uso speciale del demanio per pannelli pubblicitari, posati sulle strade cantonali all’interno delle zone edificabili, deve ottenere il consenso delle autorità cantonali competenti, che possono stabilire oneri e condizioni.

2 Copia dell’autorizzazione rilasciata dal Comune viene notificata all’Ufficio del demanio per il riparto annuale dei proventi.

[19] Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dall’11.11.2016 - BU 2016, 466; prec modifica : BU 2000, 3.

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