Art. 13 Regolamento sul demanio pubblico Regolamento sul demanio pubblico
Art. 13 Regolamento sul demanio pubblico
1 Sono di regola esenti da tasse
1. le utilizzazioni per scopi ideali, come manifestazioni politiche, religiose, filantropiche, la cui durata è limitata nel tempo ed in particolare raccolta di firme per iniziative e referendum, processioni, collette, distribuzione di manifesti e simili;
2. gli impianti e le attrezzature di pubblica utilità, come passeggiate e aree di svago pubbliche, debarcaderi e impianti di cantiere per la navigazione pubblica di linea, fermate e pensiline d’attesa per le linee terrestri del trasporto pubblico, pontili per l’attracco pubblico e temporaneo di natanti e posteggi pubblici se gratuiti, condotte pubbliche per l’acqua ed il gas, cavi aerei o sotterranei pubblici, posa containers per la raccolta di rifiuti. [14]
2 … [15]
3 I beneficiari dell’esenzione non possono consentire a terzi usi che, secondo la legge ed il presente regolamento, sarebbero suscettibili di imposizione; la violazione di tale divieto può comportare la revoca dell’autorizzazione o della concessione o del contratto di diritto amministrativo.
4 L’istante deve motivare e comprovare la sua richiesta. [16]
5 Il beneficiario è poi tenuto a fornire in ogni momento, a semplice richiesta dell’Ufficio del demanio, la prova della sussistenza dei requisiti che hanno giustificato l’esenzione. [17]
[14] Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 351; precedente modifica: BU 2000, 3.
[15] Cpv. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 351; precedente modifica: BU 2000, 3 .
[16] Cpv. introdotti dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 351.
[17] Cpv. introdotti dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 351.