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Art. 11 Regolamento sul demanio pubblico Regolamento sul demanio pubblico

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Art. 11 Regolamento sul demanio pubblico

[12] 1 Per l’uso del demanio pubblico le tasse sono fissate come segue

a)

Occupazione di strade, piazze e altri fondi

1. pozzetti, camere, cabine elettriche e telefoniche

– opere sino a 1 mq di superficie, all’anno

da fr. 20.– a fr. 30.–

a corpo

– opere di dimensioni superiori, all’anno

da fr. 20.– a fr. 30.–

il mq

2. condotte (aeree o sotterranee) di acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento, fognatura, servizi di telecomunicazione

– in generale, all’anno

da fr. 1.50 a fr. 3.00

il ml

– allacciamenti di poca entità (tassa unica)

da fr. 15.– a fr. 30.–

il ml

3. sonde geotermiche (tassa unica)

fr. 300.–

a corpo

4. aree di cantiere/deposito, ponteggi e impalcature

– all’interno del campo stradale, al giorno

da fr. 0.60 a fr. 1.00

il mq

– fuori dal campo stradale, al giorno

da fr. 0.30 a fr. 0.50

il mq

5. infrast rutture per esercizi pubblici o altre attività commerciali (tavolini, banconi, bancarelle, edicole e simili)

– durature o permanenti, all’anno

da fr. 10.– a fr. 300.–

il mq

– provvisorie, al giorno

da fr. 2.– a fr. 10.–

il mq

6. pannelli pubblicitari, all’anno

da fr. 500.– a fr. 1200.–

a corpo

7. insegne, cassoni bifacciali e simili, all’anno

da fr. 300.– a fr. 500.–

a corpo

8. posteggio ad uso esclusivo

– all’interno dell’abitato, all’anno

da fr. 720.– a fr. 6000.–

a corpo

– fuori dall’abitato, all’anno

da fr. 300.– a fr. 800.–

a corpo

9. parcheggio pubblico a pagamento, all’anno

da fr. 200.– a fr. 1200.–

a corpo

b)

Appoggio ad opere cantonali

1. solette e simili (tassa unica)

fr. 150.–

il ml

2. cancelli, cinte e simili (tassa unica)

fr. 20.–

il ml

c)

Occupazione di corsi d’acqua, laghi e rive

1. coperture di corsi d’acqua con ponti, passerelle simili, all’anno

da fr. 15.– a fr. 30.–

il mq

2. terrazze, giardini, orti, piscine e altre opere

– ad uso privato, all’anno

fr. 42.–

il mq

– ad uso commerciale (alberghi, ristoranti, campeggi, ecc), all’anno

fr. 56.–

il mq

3. impianti per lo stazionamento di natanti

– impianti collettivi (porti) in generale, all’anno

dal 6% all’8% dei proventi lordi annuali risultanti dall’esercizio del porto

– impianti collettivi (porti) dopo la durata di ammortamento stabilita nel piano di finanziamento, all’anno

dal 9% al 15% dei proventi lordi annuali risultanti dall’esercizio del porto

– pontili, darsene e porticcioli ad uso privato, all’anno

fr. 42.–

il mq

– pontili, darsene e porticcioli ad uso commerciale, all’anno

fr. 56.–

il mq

– boe, all’anno

fr. 800.–

a corpo

– pali di attracco e anelli, all’anno

fr. 300.–

a corpo

– binari, sollevatori, all’anno

fr. 600.–

a corpo

4. infrastrutture per l’accesso ai laghi

– pontili e scale ad uso privato, all’anno

fr. 42.–

il mq

– ponti li e scale ad uso commerciale, all’anno

fr. 56.–

il mq

– rampe, scivoli, all’anno

fr. 400.–

a corpo

5. impianti di demarcazione

– boe di demarcazione, all’anno

fr. 100.–

a corpo

– collane, all’anno

fr. 10.–

il ml

– pali di direzione, all’anno

fr. 100.–

a corpo

6. stabilimenti balneari

– pubblici a pagamento, all’anno

fr. 60.–

il ml

– campeggi, all’anno

fr. 200.–

il ml

7. zattere, all’anno

fr. 56.–

il mq

8. condotte subacquee , all’anno

fr. 1.50

il ml

d)

Espansione di acqua in impianti edificati sulla proprietà privata, all’anno

da fr. 1.– a fr. 50.–

il mq

2 Gli usi non contemplati nel capoverso precedente sono soggetti ad una tassa fissata in corrispondenza del 6% del valore del bene demaniale. Per gli usi a scopo commerciale è applicabile un tasso dell’8%. Il valore del bene demaniale è determinato secondo i criteri applicabili in ambito espropriativo.

3 In ogni caso la tassa demaniale non può essere inferiore a fr. 100.--.

4 L’applicazione delle clausole di indicizzazione nei casi singoli compete all’UD. [13]

[12] Art . modificato dal R 18 .10.2017 ; in vigore dal 20.10.2017 - BU 2017, 348 ; precedente modifica: BU 2016, 466.

[13] Cpv. introdotto dal R 18.9.2007; in vigore dal 21.9.2007 - BU 2007, 619.

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