Art. 11 Regolamento sul demanio pubblico Regolamento sul demanio pubblico
Art. 11 Regolamento sul demanio pubblico
[12] 1 Per l’uso del demanio pubblico le tasse sono fissate come segue
a)
Occupazione di strade, piazze e altri fondi
1. pozzetti, camere, cabine elettriche e telefoniche
– opere sino a 1 mq di superficie, all’anno
da fr. 20.– a fr. 30.–
a corpo
– opere di dimensioni superiori, all’anno
da fr. 20.– a fr. 30.–
il mq
2. condotte (aeree o sotterranee) di acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento, fognatura, servizi di telecomunicazione
– in generale, all’anno
da fr. 1.50 a fr. 3.00
il ml
– allacciamenti di poca entità (tassa unica)
da fr. 15.– a fr. 30.–
il ml
3. sonde geotermiche (tassa unica)
fr. 300.–
a corpo
4. aree di cantiere/deposito, ponteggi e impalcature
– all’interno del campo stradale, al giorno
da fr. 0.60 a fr. 1.00
il mq
– fuori dal campo stradale, al giorno
da fr. 0.30 a fr. 0.50
il mq
5. infrast rutture per esercizi pubblici o altre attività commerciali (tavolini, banconi, bancarelle, edicole e simili)
– durature o permanenti, all’anno
da fr. 10.– a fr. 300.–
il mq
– provvisorie, al giorno
da fr. 2.– a fr. 10.–
il mq
6. pannelli pubblicitari, all’anno
da fr. 500.– a fr. 1200.–
a corpo
7. insegne, cassoni bifacciali e simili, all’anno
da fr. 300.– a fr. 500.–
a corpo
8. posteggio ad uso esclusivo
– all’interno dell’abitato, all’anno
da fr. 720.– a fr. 6000.–
a corpo
– fuori dall’abitato, all’anno
da fr. 300.– a fr. 800.–
a corpo
9. parcheggio pubblico a pagamento, all’anno
da fr. 200.– a fr. 1200.–
a corpo
b)
Appoggio ad opere cantonali
1. solette e simili (tassa unica)
fr. 150.–
il ml
2. cancelli, cinte e simili (tassa unica)
fr. 20.–
il ml
c)
Occupazione di corsi d’acqua, laghi e rive
1. coperture di corsi d’acqua con ponti, passerelle simili, all’anno
da fr. 15.– a fr. 30.–
il mq
2. terrazze, giardini, orti, piscine e altre opere
– ad uso privato, all’anno
fr. 42.–
il mq
– ad uso commerciale (alberghi, ristoranti, campeggi, ecc), all’anno
fr. 56.–
il mq
3. impianti per lo stazionamento di natanti
– impianti collettivi (porti) in generale, all’anno
dal 6% all’8% dei proventi lordi annuali risultanti dall’esercizio del porto
– impianti collettivi (porti) dopo la durata di ammortamento stabilita nel piano di finanziamento, all’anno
dal 9% al 15% dei proventi lordi annuali risultanti dall’esercizio del porto
– pontili, darsene e porticcioli ad uso privato, all’anno
fr. 42.–
il mq
– pontili, darsene e porticcioli ad uso commerciale, all’anno
fr. 56.–
il mq
– boe, all’anno
fr. 800.–
a corpo
– pali di attracco e anelli, all’anno
fr. 300.–
a corpo
– binari, sollevatori, all’anno
fr. 600.–
a corpo
4. infrastrutture per l’accesso ai laghi
– pontili e scale ad uso privato, all’anno
fr. 42.–
il mq
– ponti li e scale ad uso commerciale, all’anno
fr. 56.–
il mq
– rampe, scivoli, all’anno
fr. 400.–
a corpo
5. impianti di demarcazione
– boe di demarcazione, all’anno
fr. 100.–
a corpo
– collane, all’anno
fr. 10.–
il ml
– pali di direzione, all’anno
fr. 100.–
a corpo
6. stabilimenti balneari
– pubblici a pagamento, all’anno
fr. 60.–
il ml
– campeggi, all’anno
fr. 200.–
il ml
7. zattere, all’anno
fr. 56.–
il mq
8. condotte subacquee , all’anno
fr. 1.50
il ml
d)
Espansione di acqua in impianti edificati sulla proprietà privata, all’anno
da fr. 1.– a fr. 50.–
il mq
2 Gli usi non contemplati nel capoverso precedente sono soggetti ad una tassa fissata in corrispondenza del 6% del valore del bene demaniale. Per gli usi a scopo commerciale è applicabile un tasso dell’8%. Il valore del bene demaniale è determinato secondo i criteri applicabili in ambito espropriativo.
3 In ogni caso la tassa demaniale non può essere inferiore a fr. 100.--.
4 L’applicazione delle clausole di indicizzazione nei casi singoli compete all’UD. [13]
[12] Art . modificato dal R 18 .10.2017 ; in vigore dal 20.10.2017 - BU 2017, 348 ; precedente modifica: BU 2016, 466.
[13] Cpv. introdotto dal R 18.9.2007; in vigore dal 21.9.2007 - BU 2007, 619.