720.100
CH-TI
Art. 9 Legge sul demanio pubblico Legge sul demanio pubblico
Art. 9 Legge sul demanio pubblico
Ognuno può utilizzare il demanio pubblico conformemente alla sua destinazione, rispettando i diritti altrui.
Uso speciale; autorizzazione, concessione e contratto [11]
[11] Nota marginale modificata dalla L 21.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 287.