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Art. 8 Legge sul demanio pubblico Legge sul demanio pubblico

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Art. 8 Legge sul demanio pubblico

[10] 1 L’estinzione della demanialità ed il trasferimento ad altri enti pubblici di beni del demanio naturale e di altri beni demaniali del valore superiore a fr. 500’000.-- è di competenza del Gran Consiglio.

2 Le altre decisioni di estinzione e di trasferimento della demanialità sono di competenza del Consiglio di Stato.

[10] Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 525; precedente modifica: BU 2000, 1.

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