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Art. 6 Legge sul demanio pubblico Legge sul demanio pubblico

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Art. 6 Legge sul demanio pubblico

[8] 1 I fondi appartenenti al demanio pubblico sono intavolati nel registro fondiario.

2 I limiti del demanio stabiliti dal diritto federale e dalla presente legge hanno la preminenza su quelli risultanti dal registro fondiario.

[8] Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 525; precedente modifica: BU 2006, 14.

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