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Art. 4a Legge sul demanio pubblico Legge sul demanio pubblico

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Art. 4a Legge sul demanio pubblico

[6] Il Cantone non è responsabile per danni determinati dall’esecuzione di opere di sistemazione o di correzione dei laghi e dei corsi d’acqua da parte di terzi.

[6] Art. introdotto dalla L 21.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 287.

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