720.100
CH-TI
Art. 4a Legge sul demanio pubblico Legge sul demanio pubblico
Art. 4a Legge sul demanio pubblico
[6] Il Cantone non è responsabile per danni determinati dall’esecuzione di opere di sistemazione o di correzione dei laghi e dei corsi d’acqua da parte di terzi.
[6] Art. introdotto dalla L 21.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 287.