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Art. 4 Legge sul demanio pubblico Legge sul demanio pubblico

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Art. 4 Legge sul demanio pubblico

[5] 1 Le acque pubbliche comprendono l’alveo e le rive dei laghi e dei corsi d’acqua.

2 I laghi ed i corsi d’acqua si estendono sino al massimo spostamento delle acque alle piene ordinarie e comprendono la fascia di terreno priva di vegetazione permanente o soltanto con vegetazione acquatica.

3 Ove siano sistemati o corretti mediante opere conformi al diritto edilizio, essi sono delimitati da queste ultime. Il limite dei laghi artificiali corrisponde al livello massimo d’invaso. In ogni caso le opere non fanno parte delle acque pubbliche.

4 Le acque pubbliche che invadono le proprietà private o di altri enti pubblici rimangono demaniali.

[5] Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 525.

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