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Art. 33 Legge sul demanio pubblico Legge sul demanio pubblico

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Art. 33 Legge sul demanio pubblico

1 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum e ottenuta l’approvazione del Consiglio federale [40] , la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2 Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore. [41]

Pubblicata nel BU 1987 , 221.

[40] Approvazione federale: 27 giugno 1986.

[41] Entrata in vigore: 1° luglio 1987 - BU 1987, 221.

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