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CH-TI
Art. 33 Legge sul demanio pubblico Legge sul demanio pubblico
Art. 33 Legge sul demanio pubblico
1 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum e ottenuta l’approvazione del Consiglio federale [40] , la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore. [41]
Pubblicata nel BU 1987 , 221.
[40] Approvazione federale: 27 giugno 1986.
[41] Entrata in vigore: 1° luglio 1987 - BU 1987, 221.