720.100
CH-TI
Art. 29 Legge sul demanio pubblico Legge sul demanio pubblico
Art. 29 Legge sul demanio pubblico
1 Le autorizzazioni e le concessioni esistenti sono adeguate al nuovo diritto alla loro scadenza.
2 Le concessioni esistenti la cui durata non è stata determinata dall’atto di concessione prendono fine col decorso di cinquant’anni dal loro rilascio; le convenzioni o concessioni precarie del diritto anteriore e le autorizzazioni prendono fine con l’entrata in vigore della presente legge.