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Art. 28 Legge sul demanio pubblico Legge sul demanio pubblico

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Art. 28 Legge sul demanio pubblico

[38] 1 Le costruzioni e gli altri diritti esistenti sul demanio pubblico, costituiti in buona fede e conformemente al diritto anteriore, possono essere mantenuti. Al beneficiario incombe l’onere di provare la loro esistenza.

2 Al Cantone è riservato il diritto di espropriazione.

[38] Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 525.

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