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Art. 22a Legge sul demanio pubblico Legge sul demanio pubblico

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Art. 22a Legge sul demanio pubblico

[26] 1 Il credito per tasse si prescrive in cinque anni da quando sono esigibili.

2 La prescrizione è interrotta da ogni diffida in forma scritta e resta sospesa fintanto che il debitore non può essere escusso in Svizzera.

[26] Art. introdotto dalla L 21.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 287.

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