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Art. 21 Legge sul demanio pubblico Legge sul demanio pubblico

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Art. 21 Legge sul demanio pubblico

[24] Le singole tasse sono determinate secondo prudenziali criteri commerciali tenendo in considerazione, in particolare, il vantaggio economico per il richiedente e l’importanza della limitazione dell’uso comune.

[24] Art. modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 287.

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