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Art. 16 Legge sul demanio pubblico Legge sul demanio pubblico

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Art. 16 Legge sul demanio pubblico

1 Le autorizzazioni e le concessioni possono essere trasferite a terzi solo con il preventivo consenso dell’autorità; il consenso non può essere negato se il nuovo titolare soddisfa tutte le esigenze dell’uso speciale e se al trasferimento non ostano motivi di interesse pubblico. [17]

2 Le autorizzazioni e le concessioni connesse con un fondo, come le sporgenze sull’area pubblica e le condotte di allacciamento a edifici, seguono il suo trasferimento.

[17] Cpv. modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 287.

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