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Art. 10 Legge sul demanio pubblico Legge sul demanio pubblico

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Art. 10 Legge sul demanio pubblico

1 L’uso speciale del demanio pubblico è ammissibile solo se è conforme o almeno compatibile con la sua destinazione generale.

2 L’uso di poca intensità soggiace ad autorizzazione e l’uso più intenso e durevole a concessione. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere rilasciate mediante decisione o un contratto di diritto amministrativo. [12]

3 L’uso speciale delle strade pubbliche da parte dei gestori delle reti elettriche è disciplinato a titolo esclusivo dalla legge speciale. [13]

[12] Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 525; precedente modifica: BU 1994, 287.

[13] Cpv. reintrodotto dalla L 4.11.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 586; precedente modifica: BU 2006, 525.

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