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Art. 1 Legge sul demanio pubblico Legge sul demanio pubblico

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Art. 1 Legge sul demanio pubblico

Fanno parte del demanio pubblico del Cantone

a) le acque pubbliche, ossia i laghi, i fiumi e gli altri corsi d’acqua, le sorgenti che danno inizio a un corso d’acqua e le acque sotterranee;

b) le miniere;

c) i terreni non coltivabili, come le rupi, le franate, i ghiacciai, i nevai e le sorgenti che ne scaturiscono;

d) sottosuolo da dove cessa l’interesse del proprietario all’esercizio del diritto di proprietà (art. 667 CC);

e) i terreni di nuova formazione (art. 659 CC) e le proprietà private estinte con la perdita del fondo (art. 666 CC); [2]

f) tutte le altre cose d’uso comune, come le strade e le piazze, e i beni amministrativi, come gli edifici per l’amministrazione, le scuole, gli ospedali e simili.

[2] Lett. modificata dalla L 21.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 287.

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