Art. 1 Legge sul demanio pubblico Legge sul demanio pubblico
Art. 1 Legge sul demanio pubblico
Fanno parte del demanio pubblico del Cantone
a) le acque pubbliche, ossia i laghi, i fiumi e gli altri corsi d’acqua, le sorgenti che danno inizio a un corso d’acqua e le acque sotterranee;
b) le miniere;
c) i terreni non coltivabili, come le rupi, le franate, i ghiacciai, i nevai e le sorgenti che ne scaturiscono;
d) sottosuolo da dove cessa l’interesse del proprietario all’esercizio del diritto di proprietà (art. 667 CC);
e) i terreni di nuova formazione (art. 659 CC) e le proprietà private estinte con la perdita del fondo (art. 666 CC); [2]
f) tutte le altre cose d’uso comune, come le strade e le piazze, e i beni amministrativi, come gli edifici per l’amministrazione, le scuole, gli ospedali e simili.
[2] Lett. modificata dalla L 21.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 287.