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Art. 9 Regolamento d’esecuzione della legge di espropriazione Regolamento d’esecuzione della legge di espropriazione

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Art. 9 Regolamento d’esecuzione della legge di espropriazione

[15] 1 Le misure provvisionali sono adottate dal presidente; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

2 Le istanze di assistenza giudiziaria sono decise dal tribunale; è applicabile la legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio del 15 marzo 2011.

[15] Art . modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118; precedente modifica: BU 1978, 129.

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