Art. 8 Regolamento d’esecuzione della legge di espropriazione Regolamento d’esecuzione della legge di espropriazione
Art. 8 Regolamento d’esecuzione della legge di espropriazione
1 I due m embri (periti) del Tribunale d’espropriazione ricevono un’ indennità forfetaria di fr. 450.- per ogni giornata intera (di regola almeno 5 ore) e un’ indennità di fr. 225.- per ogni mezza giornata (di regola almeno 2 ore). Sono escluse unicamente le spese di viaggio per le quali valgono le disposizioni previste per i dipendenti dello Stato. [11]
2 I membri presentano la nota dell’ onorario e delle spese al presidente al termine di ogni procedura. Il pagamento è fatto dal Dipartimento delle finanze, su proposta del presidente. [12]
3 ... [13]
4 I supplenti hanno diritto alle indennità conformem ente all’ art. 3 della Legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973. [14]
[11] Cpv. modificato dal R 22.6.1988; in vigore dal 1.7.1988 - BU 1988, 189.
[12] Cpv. modificato dal R 22.6.1988; in vigore dal 1.7.1988 - BU 1988, 189.
[13] Cpv. abrogato dal R 22.6.1988; in vigore dal 1.7.1988 - BU 1988, 189.
[14] Cpv. introdotto dal R 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.