710.110
CH-TI
Art. 7 Regolamento d’esecuzione della legge di espropriazione Regolamento d’esecuzione della legge di espropriazione
Art. 7 Regolamento d’esecuzione della legge di espropriazione
1 L’ istruttoria è diretta dal presidente; le prove sono assunte alla presenza di tutti i membri.
2 L’ interrogatorio delle parti, l’assunzione dei testi, i l sopralluogo, il richiamo e l’ esame dei documenti possono essere effettuati dal Presidente o da un membro del Tribunale. [10]
[10] Cpv. modificato dal R del 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.