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Art. 7 Regolamento d’esecuzione della legge di espropriazione Regolamento d’esecuzione della legge di espropriazione

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Art. 7 Regolamento d’esecuzione della legge di espropriazione

1 L’ istruttoria è diretta dal presidente; le prove sono assunte alla presenza di tutti i membri.

2 L’ interrogatorio delle parti, l’assunzione dei testi, i l sopralluogo, il richiamo e l’ esame dei documenti possono essere effettuati dal Presidente o da un membro del Tribunale. [10]

[10] Cpv. modificato dal R del 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.

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