Art. 5 Regolamento d’esecuzione della legge di espropriazione Regolamento d’esecuzione della legge di espropriazione
Art. 5 Regolamento d’esecuzione della legge di espropriazione
[8] 1 In caso di ricusa, astensione o assenza il Presidente del Tribunale di espropriazione trasmette gli atti ad un supplente. Se questi pure non pu ò esercitare il suo ufficio, l’ altro supplente svolge le funzioni di Presidente.
2 In caso di ricusa, astensione o assenza di uno o più membri del collegio giudicante , il Presidente provvede alla sostituzione con altri membri del Tribunale di espropriazione. In caso di ricusa, astensione o assenza di tutti i membri, il Consiglio di Stato nomina un collegio giudicante ad hoc.
3 In caso di ricusa, astensione o assenza i segretari si sostituiscono vicendevolmente.
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[8] Art. modificato dal R del 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.
[9] Cpv. abrogato dal R 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.