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Art. 4 Regolamento d’esecuzione della legge di espropriazione Regolamento d’esecuzione della legge di espropriazione

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Art. 4 Regolamento d’esecuzione della legge di espropriazione

1 I motivi di ricusazione degli art. 50 e seguenti della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm) sono applicabili al presidente, ai membri e al segretariato del Tribunale di espropriazione. [4]

2 In caso di contestazione del Presidente, di un membro o del supplente decide il Tribunale amministrativo; sulla contestazione riguardante i segretari decide il Presidente. [5]

3 La ricusa si propone con istanza motivata, contemporaneamente al primo atto di causa, oppure tosto essa si verifichi o sia scoperta.

4 Non è più proponibile da chi sia passato espressamente o tacitamente ad atti successivi.

5 L’istanza viene comunicata alla controparte e all’interessato per le osservazioni.

6 Il Presidente, il membro, il supplente o i segretari che riconoscono su di sé un motivo di astensione devono darne comunicazione alle parti, precisandone le ragioni. [6]

7 … [7]

[4] Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.

[5] Cpv. modificat o dal R del 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.

[6] Cpv. modificat o dal R del 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.

[7] Cpv. abrogato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.

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