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Regolamento d’esecuzione della legge di espropriazione

19 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (19)

Testo normativo (19 Articoli)

[1] 1 L’ istanza intesa a ottenere il diritto d’ espropriazion e secondo l’art. 3, cpv. 1 LEspr. dev’ essere presentata al Consiglio di Stato.

2 Essa dev’ essere redatta in tre copie, più una per ogni Comune interessato e corredata dell a documentazione prevista dall’ art. 21, lett. a), b), e c) LEspr.

[1] Art. modificato dal R del 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.

… [2]

[2] Art. abrogato dal R 23.1.2013; in vigore dal 25.1.2013 - BU 2013, 20; precedente modifica: BU 2000, 374.

[3] L’ ufficio permanente del Tribunale di espropriazione è costituito dal Presidente, dal segretario giurista e dal segretario.

[3] Art. modificato dal R del 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.

1 I motivi di ricusazione degli art. 50 e seguenti della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm) sono applicabili al presidente, ai membri e al segretariato del Tribunale di espropriazione. [4]

2 In caso di contestazione del Presidente, di un membro o del supplente decide il Tribunale amministrativo; sulla contestazione riguardante i segretari decide il Presidente. [5]

3 La ricusa si propone con istanza motivata, contemporaneamente al primo atto di causa, oppure tosto essa si verifichi o sia scoperta.

4 Non è più proponibile da chi sia passato espressamente o tacitamente ad atti successivi.

5 L’istanza viene comunicata alla controparte e all’interessato per le osservazioni.

6 Il Presidente, il membro, il supplente o i segretari che riconoscono su di sé un motivo di astensione devono darne comunicazione alle parti, precisandone le ragioni. [6]

7 … [7]

[4] Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.

[5] Cpv. modificat o dal R del 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.

[6] Cpv. modificat o dal R del 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.

[7] Cpv. abrogato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.

[8] 1 In caso di ricusa, astensione o assenza il Presidente del Tribunale di espropriazione trasmette gli atti ad un supplente. Se questi pure non pu ò esercitare il suo ufficio, l’ altro supplente svolge le funzioni di Presidente.

2 In caso di ricusa, astensione o assenza di uno o più membri del collegio giudicante , il Presidente provvede alla sostituzione con altri membri del Tribunale di espropriazione. In caso di ricusa, astensione o assenza di tutti i membri, il Consiglio di Stato nomina un collegio giudicante ad hoc.

3 In caso di ricusa, astensione o assenza i segretari si sostituiscono vicendevolmente.

4 ... [9]

[8] Art. modificato dal R del 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.

[9] Cpv. abrogato dal R 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.

1 Le sedute davanti al tribunale d’ espropriazione sono pubbliche; le deliberazioni, segrete.

2 Per motivi gravi il tribunale può escludere il pubblico dalle sedute.

3 Le decisioni sono prese a maggioranza; la sentenza dev’ essere firmata dal presidente e dal segretario.

1 L’ istruttoria è diretta dal presidente; le prove sono assunte alla presenza di tutti i membri.

2 L’ interrogatorio delle parti, l’assunzione dei testi, i l sopralluogo, il richiamo e l’ esame dei documenti possono essere effettuati dal Presidente o da un membro del Tribunale. [10]

[10] Cpv. modificato dal R del 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.

1 I due m embri (periti) del Tribunale d’espropriazione ricevono un’ indennità forfetaria di fr. 450.- per ogni giornata intera (di regola almeno 5 ore) e un’ indennità di fr. 225.- per ogni mezza giornata (di regola almeno 2 ore). Sono escluse unicamente le spese di viaggio per le quali valgono le disposizioni previste per i dipendenti dello Stato. [11]

2 I membri presentano la nota dell’ onorario e delle spese al presidente al termine di ogni procedura. Il pagamento è fatto dal Dipartimento delle finanze, su proposta del presidente. [12]

3 ... [13]

4 I supplenti hanno diritto alle indennità conformem ente all’ art. 3 della Legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973. [14]

[11] Cpv. modificato dal R 22.6.1988; in vigore dal 1.7.1988 - BU 1988, 189.

[12] Cpv. modificato dal R 22.6.1988; in vigore dal 1.7.1988 - BU 1988, 189.

[13] Cpv. abrogato dal R 22.6.1988; in vigore dal 1.7.1988 - BU 1988, 189.

[14] Cpv. introdotto dal R 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.

[15] 1 Le misure provvisionali sono adottate dal presidente; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

2 Le istanze di assistenza giudiziaria sono decise dal tribunale; è applicabile la legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio del 15 marzo 2011.

[15] Art . modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118; precedente modifica: BU 1978, 129.

Il presidente, d’ufficio o su istanza dell’ente espropriante, ordina l’ esecuzione

a) dell’ anticipata immissione in possesso in virtù degli articoli 51-53 LEspr;

b) dell’ immissione in possesso in seguito ad a ccordo espropriativo secondo l’ art. 44, capoverso 2 LEspr;

c) dell’immissione in possesso per l’ acq uisto del diritto oggetto dell’ esp ropriazione secondo l’ art. 56, capoverso 1 LEspr.

l ) Esecuzione delle decisioni

[16] Riservati i casi regolati dall’art. 72 LEspr, per l’esecuzione delle decisioni è applicabile l’art. 56 LPAmm.

[16] Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118; precedenti modifiche: BU 1978, 129; BU 2000, 374.

[17] Per la tassa di giustizia è applicabile l’art. 47 LPAmm.

[17] Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118; precedente modifica: BU 1978, 129.

[18] 1 Gli incombenti del segretario giur ista e del segretario nonché l’ attività della cancelleria sono disciplinate secondo le direttive d el Presidente e sotto la sua vigilanza.

2 Il segretario cura la percezione delle tasse e delle spese di giustizia e tiene i registri generali secondo le direttive della Divisione della giustizia.

o) Orario d’ ufficio

[18] Art. modificato dal R del 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.

L’orario d’ufficio dei tribunali d’ espropriazione è regolato come quello delle preture.

[19] Alla fine di ogni anno il Presidente del Tribunale di espropriazione presenta al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, un rapporto sul le pratiche trattate durante l’ anno civile.

[19] Art. modificato dal R del 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.

Con l’ entrata in vigore del presente regolamento i procedimenti pendenti davanti a lle Commissioni distrettuali d’ espropriazione, nei quali sia già stata effettuata la conv ocazione delle parti secondo l’ art. 32 dell’abrogata legge d’ espropriazione del 16 gennaio 1940 sono soggetti alle norme della medesima legge.

1 Il presente regolamento abroga il regolamento di esecuzione della legge di espropriazione del 22 novembre 1940.

2 È pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° aprile 1972.

Pubblicat o nel BU 1971 , 476.

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