Art. 7 Legge di espropriazione Legge di espropriazione
Art. 7 Legge di espropriazione
[4] 1 Entro 3 mesi dall’intimazione del giudizio definitivo sull’ammontare dell’indennità l’espropriante ha la facoltà di rinunciare all’espropriazione mediante la notifica scritta all’espropriato.
2 Tale facoltà non è data qualora l’espropriante abbia ottenuto ed esercitato l’anticipata immissione in possesso.
3 L’espropriante è tenuto a rifondere agli interessati un’equa indennità per le spese giustificate avute in corso di procedura.
4 La domanda va proposta entro il termine perentorio di 6 mesi dalla notifica della rinuncia davanti all’autorità di stima.
5 È riservato il risarcimento del danno derivante dal divieto di atti di disposizione a seguito del bando d’espropriazione (art. 33 e 34).
[4] Art. modificato dalla L 21.2.1978; in vigore dal 1.1.1979 - BU 1978, 125.