Art. 4 Legge di espropriazione Legge di espropriazione
Art. 4 Legge di espropriazione
Il diritto d’espropriazione può in particolare essere esercitato
a) per la costruzione, la trasformazione, la manutenzione, l’ampliamento e l’esercizio di un’opera;
b) per l’estrazione di materiali da costruzione, occorrenti per l’esecuzione di un’opera di pubblica utilità, qualora non sia possibile ottenerli altrimenti che a condizioni particolarmente onerose;
c) per il trasporto e il deposito del materiale necessario all’opera;
d) per l’attuazione di misure necessarie alla tutela di determinati interessi pubblici.
e) per la formazione di depositi di materiali di scavo o di discariche di materiali di demolizioni con l’acquisto della proprietà oppure di servitù perpetue o temporanee; in quest’ultimo caso, l’espropriato può chiedere la estensione della espropriazione giusta l’art. 5. [3]
[3] Lett. introdotta dalla L 13.3.1991; in vigore dal 1.1.1993 - BU 1993, 23.