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Art. 4 Legge di espropriazione Legge di espropriazione

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Art. 4 Legge di espropriazione

Il diritto d’espropriazione può in particolare essere esercitato

a) per la costruzione, la trasformazione, la manutenzione, l’ampliamento e l’esercizio di un’opera;

b) per l’estrazione di materiali da costruzione, occorrenti per l’esecuzione di un’opera di pubblica utilità, qualora non sia possibile ottenerli altrimenti che a condizioni particolarmente onerose;

c) per il trasporto e il deposito del materiale necessario all’opera;

d) per l’attuazione di misure necessarie alla tutela di determinati interessi pubblici.

e) per la formazione di depositi di materiali di scavo o di discariche di materiali di demolizioni con l’acquisto della proprietà oppure di servitù perpetue o temporanee; in quest’ultimo caso, l’espropriato può chiedere la estensione della espropriazione giusta l’art. 5. [3]

[3] Lett. introdotta dalla L 13.3.1991; in vigore dal 1.1.1993 - BU 1993, 23.

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