Art. 39 Legge di espropriazione Legge di espropriazione
Art. 39 Legge di espropriazione
1 Le pretese derivanti da vincoli che configurano gli estremi dell’espropriazione materiale, devono essere fatte valere entro il termine di 10 anni dal giorno in cui è entrato in vigore il provvedimento dal quale si vogliono far derivare le pretese [26] .
2 La notificazione delle pretese deve essere trasmessa all’ente a favore del quale la restrizione legale della proprietà è stata sancita. Può essere validamente sostituita da una notificazione diretta al Tribunale d’espropriazione.
3 Ove le pretese siano in tutto o in parte contestate il presidente del Tribunale d’espropriazione è tenuto su richiesta di una delle parti ad avviare la procedura di stima.
4 Il Tribunale d’espropriazione decide se ricorrono gli estremi dell’espropriazione materiale e, dato il caso, sull’indennità d’espropriazione.
5 Il pagamento d’indennità per espropriazione materiale è menzionato a registro fondiario [27] .
[26] Cpv. modificato dalla L 21.3.1988; in vigore dal 6.5.1988 - BU 1988, 133.
[27] Cpv. modificato dalla L 21.3.1988; in vigore dal 6.5.1988 - BU 1988, 133.