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Art. 32 Legge di espropriazione Legge di espropriazione

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Art. 32 Legge di espropriazione

1 Le pretese d’indennità possono essere presentate anche dopo il termine d’esposizione e dopo la procedura di stima

a) se l’interessato prova che egli o il suo rappresentante sono stati nell’impossibilità di far valere la pretesa;

b) se l’interessato prova di aver saputo solo più tardi dell’esistenza di un suo diritto, o se l’espropriante pretende di sottrarre un diritto non contemplato negli atti;

c) se si manifesta nel corso della costruzione dell’opera o dopo il compimento della stessa un danno che non era prevedibile o non lo era in tale misura al momento del deposito dei piani.

2 Il diritto di notificare pretese di indennità tardiva è perento tre mesi dopo il momento in cui il titolare del diritto espropriato ha avuto conoscenza della proponibilità delle pretese.

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