Art. 32 Legge di espropriazione Legge di espropriazione
Art. 32 Legge di espropriazione
1 Le pretese d’indennità possono essere presentate anche dopo il termine d’esposizione e dopo la procedura di stima
a) se l’interessato prova che egli o il suo rappresentante sono stati nell’impossibilità di far valere la pretesa;
b) se l’interessato prova di aver saputo solo più tardi dell’esistenza di un suo diritto, o se l’espropriante pretende di sottrarre un diritto non contemplato negli atti;
c) se si manifesta nel corso della costruzione dell’opera o dopo il compimento della stessa un danno che non era prevedibile o non lo era in tale misura al momento del deposito dei piani.
2 Il diritto di notificare pretese di indennità tardiva è perento tre mesi dopo il momento in cui il titolare del diritto espropriato ha avuto conoscenza della proponibilità delle pretese.