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Art. 3 Legge di espropriazione Legge di espropriazione

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Art. 3 Legge di espropriazione

[1] 1 Il Consiglio di Stato è competente a conferire il diritto d’espropriazione giusta i cpv. 2 e 3 dell’art. 2 ed è tenuto a sentire il preavviso del Municipio del Comune ove si prevede di costruire l’opera.

2 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato rico rso al Tribunale cantonale amministrativo.

3 …

4 I ricorsi devono essere proposti entro trenta giorni dall’intimazione, rispettivamente dalla pubblicazione della risoluzione sul Foglio ufficiale; la procedura è rett a dalla legge sulla procedura amministrativ a del 24 settembre 2013. [2]

[1] Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34; precedente modifica: BU 1978, 125.

[2] Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 477.

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