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Art. 2 Legge di espropriazione Legge di espropriazione

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Art. 2 Legge di espropriazione

1 Il diritto d’espropriazione per opere di pubblica utilità spetta al Cantone nonché ai Comuni nell’ambito della loro giurisdizione.

2 Il Cantone può conferire il diritto di espropriazione agli altri enti di diritto pubblico ed ai Comuni per opere fuori della loro giurisdizione.

3 Il conferimento del diritto d’espropriazione ad un ente privato può avvenire solo se il richiedente provi l’esistenza di un interesse pubblico importante. Il conferimento può essere soggetto alla prestazione di garanzie.

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