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Art. 6 Regolamento d’esecuzione della legge sugli impianti pubblicitari Regolamento d’esecuzione della legge sugli impianti pubblicitari

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Art. 6 Regolamento d’esecuzione della legge sugli impianti pubblicitari

1 Gli impianti pubblicitari ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 devono essere collocati ad una distanza di almeno 50 metri dalle intersezioni principali.

2 Le scritte o espressioni in lingua straniera sono ammesse soltanto se risultano d’uso corrente.

3 In ogni caso non sono ammessi gli irraggiamenti di luce artificiale che si disperdono al di fuori delle aree e dei soggetti a cui l’impianto pubblicitario è funzionalmente dedicato (radiazioni orientate e disperse verso l’ambiente circostante e verso l’alta atmosfera).

4 L’autorità può subordinare il rilascio dell’autorizzazione ad ulteriori condizioni od oneri.

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