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Art. 4 Regolamento d’esecuzione della legge sugli impianti pubblicitari Regolamento d’esecuzione della legge sugli impianti pubblicitari

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Art. 4 Regolamento d’esecuzione della legge sugli impianti pubblicitari

1 Entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, il Municipio trasmette all’ASCo le domande di competenza cantonale accompagnate dal proprio preavviso.

2 Prima di rilasciare l’autorizzazione per la posa di un impianto, il Municipio può avvalersi della consulenza tecnica dell’ASCo.

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