705.610
CH-TI
Art. 4 Regolamento d’esecuzione della legge sugli impianti pubblicitari Regolamento d’esecuzione della legge sugli impianti pubblicitari
Art. 4 Regolamento d’esecuzione della legge sugli impianti pubblicitari
1 Entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, il Municipio trasmette all’ASCo le domande di competenza cantonale accompagnate dal proprio preavviso.
2 Prima di rilasciare l’autorizzazione per la posa di un impianto, il Municipio può avvalersi della consulenza tecnica dell’ASCo.