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Art. 2 Regolamento d’esecuzione della legge sugli impianti pubblicitari Regolamento d’esecuzione della legge sugli impianti pubblicitari

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Art. 2 Regolamento d’esecuzione della legge sugli impianti pubblicitari

1 L’Area del supporto e del coordinamento della Divisione delle costruzioni (in seguito: ASCo)

a) emana le autorizzazioni per gli impianti pubblicitari situati fuori dalle zone edificabili;

b) adotta le misure amministrative di cui all’art. 7 della Legge;

c) persegue le contravvenzioni alla Legge ed al presente Regolamento e relative ad impianti all’esterno delle zone edificabili;

d) presta consulenze e emana direttive al fine di garantire l’applicazione uniforme della Legge;

e) esegue i compiti e adotta le decisioni non specificamente attribuiti ad altre unità amministrative;

f) esercita la vigilanza;

g) cura i rapporti con l’autorità federale.

2 Il Municipio

a) emana le autorizzazioni per gli impianti pubblicitari situati all’interno delle zone edificabili;

b) rilascia il preavviso comunale per gli impianti di competenza cantonale;

c) esercita la sorveglianza sul proprio territorio e segnala all’ASCo gli abusi relativi agli impianti situati fuori dalle zone edificabili;

d) adotta le misure amministrative e persegue le contravvenzioni alla Legge ed al presente Regolamento in relazione agli impianti situati nelle zone edificabili.

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