Art. 2 Regolamento d’esecuzione della legge sugli impianti pubblicitari Regolamento d’esecuzione della legge sugli impianti pubblicitari
Art. 2 Regolamento d’esecuzione della legge sugli impianti pubblicitari
1 L’Area del supporto e del coordinamento della Divisione delle costruzioni (in seguito: ASCo)
a) emana le autorizzazioni per gli impianti pubblicitari situati fuori dalle zone edificabili;
b) adotta le misure amministrative di cui all’art. 7 della Legge;
c) persegue le contravvenzioni alla Legge ed al presente Regolamento e relative ad impianti all’esterno delle zone edificabili;
d) presta consulenze e emana direttive al fine di garantire l’applicazione uniforme della Legge;
e) esegue i compiti e adotta le decisioni non specificamente attribuiti ad altre unità amministrative;
f) esercita la vigilanza;
g) cura i rapporti con l’autorità federale.
2 Il Municipio
a) emana le autorizzazioni per gli impianti pubblicitari situati all’interno delle zone edificabili;
b) rilascia il preavviso comunale per gli impianti di competenza cantonale;
c) esercita la sorveglianza sul proprio territorio e segnala all’ASCo gli abusi relativi agli impianti situati fuori dalle zone edificabili;
d) adotta le misure amministrative e persegue le contravvenzioni alla Legge ed al presente Regolamento in relazione agli impianti situati nelle zone edificabili.