Art. 1 Regolamento d’esecuzione della legge sugli impianti pubblicitari Regolamento d’esecuzione della legge sugli impianti pubblicitari
Art. 1 Regolamento d’esecuzione della legge sugli impianti pubblicitari
1 Sono impianti pubblicitari, ai sensi dell’art. 2 della Legge, tutti i mezzi di comunicazione con scopi pubblicitari o di promozione, percettibili dall’area pubblica, sotto forma di scritti, marchi, immagini, manifesti, colori, luci, suoni o altre forme, e segnatamente
a) i mezzi pubblicitari che riproducono la ragione sociale, la qualifica, l’eventuale logo, o altre indicazioni, e le tavole indicanti il percorso da seguire per raggiungere il luogo ove ha sede l’attività;
b) le tavole, le colonne, i pannelli e gli striscioni;
c) le figurazioni, le scritte e le immagini mobili;
d) i fasci luminosi e le immagini proiettate.
2 Non sono impianti pubblicitari ai sensi dell’art. 2 della Legge
a) le targhe professionali, commerciali, industriali, non luminose e con una superficie pari o inferiore a 0,5 mq, collocate sul fondo o sull’edificio dove ha sede l’attività e che riproducono unicamente il nome o la ragione sociale, la qualifica e l’eventuale logo;
b) le scritte incollate o dipinte sulle vetrine, purché riferite all’attività commerciale esercitata.