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Regolamento d’esecuzione della legge sugli impianti pubblicitari

9 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (9)

Testo normativo (9 Articoli)

1 Sono impianti pubblicitari, ai sensi dell’art. 2 della Legge, tutti i mezzi di comunicazione con scopi pubblicitari o di promozione, percettibili dall’area pubblica, sotto forma di scritti, marchi, immagini, manifesti, colori, luci, suoni o altre forme, e segnatamente

a) i mezzi pubblicitari che riproducono la ragione sociale, la qualifica, l’eventuale logo, o altre indicazioni, e le tavole indicanti il percorso da seguire per raggiungere il luogo ove ha sede l’attività;

b) le tavole, le colonne, i pannelli e gli striscioni;

c) le figurazioni, le scritte e le immagini mobili;

d) i fasci luminosi e le immagini proiettate.

2 Non sono impianti pubblicitari ai sensi dell’art. 2 della Legge

a) le targhe professionali, commerciali, industriali, non luminose e con una superficie pari o inferiore a 0,5 mq, collocate sul fondo o sull’edificio dove ha sede l’attività e che riproducono unicamente il nome o la ragione sociale, la qualifica e l’eventuale logo;

b) le scritte incollate o dipinte sulle vetrine, purché riferite all’attività commerciale esercitata.

1 L’Area del supporto e del coordinamento della Divisione delle costruzioni (in seguito: ASCo)

a) emana le autorizzazioni per gli impianti pubblicitari situati fuori dalle zone edificabili;

b) adotta le misure amministrative di cui all’art. 7 della Legge;

c) persegue le contravvenzioni alla Legge ed al presente Regolamento e relative ad impianti all’esterno delle zone edificabili;

d) presta consulenze e emana direttive al fine di garantire l’applicazione uniforme della Legge;

e) esegue i compiti e adotta le decisioni non specificamente attribuiti ad altre unità amministrative;

f) esercita la vigilanza;

g) cura i rapporti con l’autorità federale.

2 Il Municipio

a) emana le autorizzazioni per gli impianti pubblicitari situati all’interno delle zone edificabili;

b) rilascia il preavviso comunale per gli impianti di competenza cantonale;

c) esercita la sorveglianza sul proprio territorio e segnala all’ASCo gli abusi relativi agli impianti situati fuori dalle zone edificabili;

d) adotta le misure amministrative e persegue le contravvenzioni alla Legge ed al presente Regolamento in relazione agli impianti situati nelle zone edificabili.

1 La domanda di autorizzazione alla posa di un impianto pubblicitario va inoltrata in doppia copia al Municipio, tramite il formulario ufficiale, corredata da

a) indicazione del luogo (estratto planimetrico);

b) riproduzione in scala dell’impianto (dimensioni, immagini, colori, testo);

c) almeno tre fotografie dell’ubicazione precisa dell’impianto;

d) consenso del proprietario del fondo sul quale verrà posato l’impianto.

2 La domanda di autorizzazione alla posa di un impianto luminoso deve inoltre essere accompagnata da una relazione tecnica relativa all’intensità della luminosità dell’impianto e agli orari di funzionamento.

3 Per gli impianti che soggiacciono alla procedura di rilascio della licenza edilizia, la domanda deve essere inoltrata unitamente alla domanda di costruzione.

1 Entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, il Municipio trasmette all’ASCo le domande di competenza cantonale accompagnate dal proprio preavviso.

2 Prima di rilasciare l’autorizzazione per la posa di un impianto, il Municipio può avvalersi della consulenza tecnica dell’ASCo.

1 Il Municipio trasmette un esemplare della propria decisione all’ASCo.

2 Copia dell’autorizzazione cantonale viene trasmessa al Municipio.

1 Gli impianti pubblicitari ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 devono essere collocati ad una distanza di almeno 50 metri dalle intersezioni principali.

2 Le scritte o espressioni in lingua straniera sono ammesse soltanto se risultano d’uso corrente.

3 In ogni caso non sono ammessi gli irraggiamenti di luce artificiale che si disperdono al di fuori delle aree e dei soggetti a cui l’impianto pubblicitario è funzionalmente dedicato (radiazioni orientate e disperse verso l’ambiente circostante e verso l’alta atmosfera).

4 L’autorità può subordinare il rilascio dell’autorizzazione ad ulteriori condizioni od oneri.

1 L’ASCo può intervenire d’ufficio per imporre al Municipio l’applicazione della Legge e del presente Regolamento.

2 In caso di omissione essa può, previa diffida, sostituirsi nelle competenze del Municipio.

3 Sono riservate le misure previste dalla Legge organica comunale, dalla Legge edilizia e l’azione penale.

Il presente Regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore [1] .

Pubblicato nel BU 2008 , 565.

[1] Entrata in vigore: 26 settembre 2008 - BU 2008, 565.

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