705.600
CH-TI
Art. 9 Legge sugli impianti pubblicitari Legge sugli impianti pubblicitari
Art. 9 Legge sugli impianti pubblicitari
1 Contro le decisioni del Municipio e del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato. [5]
2 Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.
[5] Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 36.