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Art. 9 Legge sugli impianti pubblicitari Legge sugli impianti pubblicitari

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Art. 9 Legge sugli impianti pubblicitari

1 Contro le decisioni del Municipio e del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato. [5]

2 Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.

[5] Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 36.

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