Art. 3 Legge sugli impianti pubblicitari Legge sugli impianti pubblicitari
Art. 3 Legge sugli impianti pubblicitari
1 L’apposizione, l’installazione, l’utilizzo o la modifica di un impianto pubblicitario soggiace al rilascio di un’autorizzazione. La stessa è di competenza del Municipio del luogo di situazione per gli impianti situati all’interno delle zone edificabili definite dai piani regolatori comunali. Per gli impianti situati all’esterno delle zone edificabili l’autorizzazione compete al Consiglio di Stato.
2 Gli impianti esposti in occasioni straordinarie quali in particolare sagre, manifestazioni politiche, religiose e sportive, feste, fiere e mercati, per periodi non superiori a 30 giorni sottostanno a semplice comunicazione al Municipio.
3 Le autorizzazioni possono essere modificate o revocate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico senza indennità o risarcimento di danni di qualsiasi natura.
4 Ogni cittadino domiciliato nel Comune in cui è installato l’impianto pubblicitario e ogni altra persona che dimostri un interesse degno di protezione può chiedere all’autorità competente secondo l’art. 3 cpv. 1 che l’autorizzazione sia revocata qualora gli impianti pubblicitari non siano conformi all’art. 1. [2]
[2] Cpv. introdotto dalla L 24.3 .2015; in vigore dal 15.5.2015 - BU 2015, 223.