705.600
CH-TI
Art. 2 Legge sugli impianti pubblicitari Legge sugli impianti pubblicitari
Art. 2 Legge sugli impianti pubblicitari
1 Soggiacciono alla presente legge tutti gli impianti pubblicitari percettibili dall’area pubblica, situati su fondi pubblici o privati.
2 La legge non si applica
a) alle colonne e agli impianti pubblici destinati esclusivamente ad informazioni culturali e alla sensibilizzazione d’utilità pubblica;
b) alla pubblicità su veicoli a motore, rimorchi, natanti, aeromobili e altri mezzi di trasporto.
3 I veicoli di cui alla lett. b) sono comunque soggetti alla presente legge qualora stanzino su fondi pubblici o privati con scopi prettamente pubblicitari.
4 È fatta salva in particolare l’applicazione delle norme federali sulla segnaletica stradale.