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Art. 2 Legge sugli impianti pubblicitari Legge sugli impianti pubblicitari

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Art. 2 Legge sugli impianti pubblicitari

1 Soggiacciono alla presente legge tutti gli impianti pubblicitari percettibili dall’area pubblica, situati su fondi pubblici o privati.

2 La legge non si applica

a) alle colonne e agli impianti pubblici destinati esclusivamente ad informazioni culturali e alla sensibilizzazione d’utilità pubblica;

b) alla pubblicità su veicoli a motore, rimorchi, natanti, aeromobili e altri mezzi di trasporto.

3 I veicoli di cui alla lett. b) sono comunque soggetti alla presente legge qualora stanzino su fondi pubblici o privati con scopi prettamente pubblicitari.

4 È fatta salva in particolare l’applicazione delle norme federali sulla segnaletica stradale.

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