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Legge sugli impianti pubblicitari

12 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (12)

Testo normativo (12 Articoli)

[1] La presente legge ha per scopo di regolare la posa e l’esposizione di impianti pubblicitari, al fine di garantire la sicurezza del traffico motorizzato e pedonale, il rispetto delle bellezze naturali, dei beni culturali e del paesaggio, l’ordine pubblico, la salute pubblica, la moralità e l’uso della lingua italiana.

[1] Art. modificato dalla L 17.2.2009; in vigore dal 1.5.2009 - BU 2009, 191.

1 Soggiacciono alla presente legge tutti gli impianti pubblicitari percettibili dall’area pubblica, situati su fondi pubblici o privati.

2 La legge non si applica

a) alle colonne e agli impianti pubblici destinati esclusivamente ad informazioni culturali e alla sensibilizzazione d’utilità pubblica;

b) alla pubblicità su veicoli a motore, rimorchi, natanti, aeromobili e altri mezzi di trasporto.

3 I veicoli di cui alla lett. b) sono comunque soggetti alla presente legge qualora stanzino su fondi pubblici o privati con scopi prettamente pubblicitari.

4 È fatta salva in particolare l’applicazione delle norme federali sulla segnaletica stradale.

1 L’apposizione, l’installazione, l’utilizzo o la modifica di un impianto pubblicitario soggiace al rilascio di un’autorizzazione. La stessa è di competenza del Municipio del luogo di situazione per gli impianti situati all’interno delle zone edificabili definite dai piani regolatori comunali. Per gli impianti situati all’esterno delle zone edificabili l’autorizzazione compete al Consiglio di Stato.

2 Gli impianti esposti in occasioni straordinarie quali in particolare sagre, manifestazioni politiche, religiose e sportive, feste, fiere e mercati, per periodi non superiori a 30 giorni sottostanno a semplice comunicazione al Municipio.

3 Le autorizzazioni possono essere modificate o revocate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico senza indennità o risarcimento di danni di qualsiasi natura.

4 Ogni cittadino domiciliato nel Comune in cui è installato l’impianto pubblicitario e ogni altra persona che dimostri un interesse degno di protezione può chiedere all’autorità competente secondo l’art. 3 cpv. 1 che l’autorizzazione sia revocata qualora gli impianti pubblicitari non siano conformi all’art. 1. [2]

[2] Cpv. introdotto dalla L 24.3 .2015; in vigore dal 15.5.2015 - BU 2015, 223.

[3] 1 L’impianto pubblicitario, conformemente all’art. 1, non deve portare pregiudizio alla sicurezza del traffico motorizzato e pedonale e rispettare le bellezze naturali, i beni culturali e il paesaggio, l’ordine pubblico, la salute pubblica e la moralità.

2 Sono vietati gli impianti pubblicitari percettibili dall’area pubblica che pubblicizzano il consumo di tabacco. Tale divieto si estende agli spazi interni degli edifici e luoghi pubblici che appartengono allo Stato, ai Comuni e agli enti o fondazioni di diritto pubblico. L’autorità competente può concedere in via eccezionale deroghe per la sponsorizzazione di manifestazioni temporanee, escluse quelle sportive e per minorenni.

3 Le scritte pubblicitarie devono essere in lingua italiana. La traduzione in altre lingue è ammessa, purché non a caratteri superiori o più appariscenti.

4 I Comuni mediante regolamenti speciali o norme di attuazione del Piano regolatore comunale possono definire limitazioni e restrizioni, criteri di sobrietà e di uniformità, se del caso distinti per zona.

[3] Art. modificato dalla L 17.2.2009; in vigore dal 1.5.2009 - BU 2009, 191.

1 Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sull’osservanza della presente legge, presta la consulenza ai Comuni, emana direttive e cura i rapporti con l’autorità federale.

2 Esso emana il regolamento di applicazione e disciplina segnatamente modalità e contenuti della domanda di autorizzazione.

1 Per ogni decisione di rilascio dell’autorizzazione o di rigetto della domanda è prelevata una tassa da fr. 50.-- a fr. 2’500.--.

2 Le spese per l’esecuzione di perizie e altre prestazioni sono poste a carico del richiedente.

1 In caso di violazione alla presente legge ed al suo regolamento di applicazione, l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione può ordinare le seguenti misure

- la manutenzione, la riparazione o la modifica dell’impianto pubblicitario;

- la rimozione dell’impianto pubblicitario.

2 La procedura è disciplinata dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 . [4]

[4] Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.

Le contravvenzioni alla presente legge ed al suo regolamento di applicazione sono punite dall’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione con una multa da fr. 100.-- a fr. 10’000.--.

1 Contro le decisioni del Municipio e del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato. [5]

2 Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.

[5] Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 36.

La Legge sugli impianti pubblicitari del 28 febbraio 2000 è abrogata.

Gli impianti esistenti in contrasto con le nuove norme dovranno essere adattati o rimossi entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.

Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [6]

Pubblicat a nel BU 2007 , 135.

[6] Entrata in vigore: 20 aprile 2007 - BU 2007, 135. N.B. La delega al Dipartimento e le vie di ricorso contro le decisioni del medesimo saranno stabilite nel regolamento di applicazione che verrà emanato dopo l’entrata in vigore della modifica legislativa.

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