Art. 8a RLEPICOSC Regolamento della legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (RLEPICOSC)
Art. 8a RLEPICOSC
[2] 1 Conformemente alle disposizioni della legislazione federale sul mercato interno, le imprese che hanno la sede o il domicilio in un altro Cantone e che vi esercitano legittimamente la loro attività, non necessitano di essere iscritte all’albo.
2 Ai fini della vigilanza nel settore principale della costruzione, le imprese di cui al capoverso 1 sono comunque tenute ad annunciarsi alla commissione almeno sette giorni prima dell’inizio di ogni lavoro assoggettato alla LEPICOSC sul territorio cantonale.
3 L’annuncio deve contenere i seguenti dati
a) ragione sociale e sede dell’impresa;
b) nominativo e recapiti del titolare o membro dirigente effettivo ai sensi dell’art. 4;
c) una copia dell’autorizzazione del Cantone di origine o un’autocertificazione atte stante che l’impresa esercita legittimamente la sua attività nel Cantone di origine;
d) indicazione del genere dei lavori, data di inizio degli stessi e durata prevista;
e) indirizzo esatto del luogo di esecuzione dei lavori.
[2] Art. introdotto dal R 2.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 343.